Sez. 1, Sentenza n. 2555 del 13/11/1985 Ud. (dep. 28/03/1986) Rv. 172274 - 01
REATI - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - CONTENUTI - RIFERIMENTO ALLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI PROPORZIONALITÀ - EFFETTI IN TEMA DI TENTATO OMICIDIO.*
REATI - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - CONTENUTI - RIFERIMENTO ALLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI PROPORZIONALITÀ - EFFETTI IN TEMA DI TENTATO OMICIDIO.*
L'attenuante della provocazione può essere riconosciuta quando sussistono tre elementi: uno oggettivo, costituito dal fatto ingiusto della vittima; l'altro soggettivo, consistente nello stato d'ira dell'autore del reato; il terzo, rappresentato dal rapporto di causalità psicologica tra offesa e reazione, la cui valutazione va effettuata ricercando la presenza di un rapporto di proporzione e di adeguatezza materiale e psichica tra offesa e reazione. Ne consegue che, in tema di tentato omicidio, non può essere riconosciuta l'attenuante in parola qualora la vittima abbia messo disordine in una discoteca provocando la reazione dell'imputato, interessato al buon andamento e all'ordine del locale, che abbia esploso contro alcuni colpi di pistola, di cui uno la feriva. (V mass n 149341).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 2, Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)