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Sez. U, Sentenza n. 4415 del 07/07/1981 (Rv. 415120 - 01)

SPETTACOLI PUBBLICI - TEATRO - LIRICO - IN GENERE - TEATRO BELLINI DI CATANIA - GESTIONE DA PARTE DI QUEL COMUNE - NATURA - PRESTAZIONI LAVORATIVE SUBORDINATE EFFETTUATE PRESSO IL TEATRO SUDDETTO - DISCIPLINA APPLICABILE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1981-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415120-01

SPETTACOLI PUBBLICI - TEATRO - LIRICO - IN GENERE - TEATRO BELLINI DI CATANIA - GESTIONE DA PARTE DI QUEL COMUNE - NATURA - PRESTAZIONI LAVORATIVE SUBORDINATE EFFETTUATE PRESSO IL TEATRO SUDDETTO - DISCIPLINA APPLICABILE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

La gestione del teatro massimo Bellini, attribuita al comune di Catania fino all'istituzione di un ente lirico autonomo, a norma dell'art 12 della legge regionale siciliana 3 marzo 1972 n 7, integra un'attivita rivolta al perseguimento di interessi di ordine generale nel campo lirico-concertistico, che il comune medesimo svolge senza fini di lucro, con il contributo e sotto il controllo dei competenti organi regionali e statali, direttamente con la propria organizzazione pubblicistica e non con un distinto apparato di tipo imprenditoriale. Ne consegue che le prestazioni lavorative subordinate, effettuate presso il suddetto teatro e nell'ambito di quella organizzazione, ancorche restino assoggettate alla disciplina privatistica dettata dai contratti collettivi, sono ricollegabili ad un rapporto di pubblico impiego con l'ente territoriale, come tale devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo. (Conf 3699/81, mass n 414346; (Conf 3587/80, mass n 407427; (Conf 3493/80, mass n 407322).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 14/08/1967 num. 800 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 03/03/1972 num. 7 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)