diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3493 del 28/05/1980 (Rv. 407322 - 01)

SPETTACOLI PUBBLICI - TEATRO - LIRICO - IN GENERE - TEATRO MASSIMO BELLINI DI CATANIA - GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CATANIA - NATURA - RAPPORTI CON I DIPENDENTI - PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1980-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407322-01

SPETTACOLI PUBBLICI - TEATRO - LIRICO - IN GENERE - TEATRO MASSIMO BELLINI DI CATANIA - GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CATANIA - NATURA - RAPPORTI CON I DIPENDENTI - PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

La gestione del teatro massimo Bellini da parte del comune di Catania, prevista dalla legge regionale 3 marzo 1972 n 7 fino alla istituzione di un ente lirico autonomo, non configura un'attivita economica di natura imprenditoriale, ma un'attivita senza fini di lucro, diretta al perseguimento di interessi di ordine generale nel campo lirico-concertistico, e svolta dal comune medesimo mediante la propria organizzazione pubblicistica, con il contributo e sotto il controllo dei competenti organi regionali e statali. Pertanto, le prestazioni lavorative subordinate, che vengano effettuate presso quel teatro con continuita e retribuzione predeterminata, nonche in forza di delibere municipali che determinino il concreto inserimento del dipendente nella predetta organizzazione, pur in difetto di una collocazione in corrispondente posto di organico, integrano un rapporto di pubblico impiego con l'ente territoriale, con la conseguenza che le controversie ad esso inerenti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 14/08/1967 num. 800 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 03/03/1972 num. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)