Sez. U, Sentenza n. 3587 del 02/06/1980 (Rv. 407427 - 01)
SPETTACOLI PUBBLICI - TEATRO - LIRICO - ENTI LIRICI - TEATRO MASSIMO BELLINI DI CATANIA - GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE FINO ALL'EREZIONE IN ENTE AUTONOMO LIRICO - ATTIVITA PUBBLICISTICA - RAPPORTO DI LAVORO CON I PROFESSORI DI ORCHESTRA - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
SPETTACOLI PUBBLICI - TEATRO - LIRICO - ENTI LIRICI - TEATRO MASSIMO BELLINI DI CATANIA - GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE FINO ALL'EREZIONE IN ENTE AUTONOMO LIRICO - ATTIVITA PUBBLICISTICA - RAPPORTO DI LAVORO CON I PROFESSORI DI ORCHESTRA - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La gestione diretta da parte del comune di Catania del teatro massimo Bellini, fino all'erezione del medesimo in ente autonomo lirico, integra un'attivita pubblicistica che l'ente territoriale svolge per il perseguimento di interessi generali, nonche con il controllo ed i contributi dello stato e della regione, a mezzo di un'organizzazione priva dei connotati dell'impresa, in quanto branca dell'organizzazione amministrativa del comune stesso. Ne consegue la natura pubblicistica del rapporto di lavoro subordinato che si instaura con i professori di orchestra del predetto teatro, e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 14/08/1967 num. 800 art. 42, Legge 14/08/1967 num. 800 art. 44, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)