Sez. L, Sentenza n. 200 del 15/01/1986 (Rv. 443845 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - SPECIFICA INDICAZIONE DELLE MANSIONI DA SVOLGERE DURANTE L'ESPERIMENTO - NECESSITÀ - CONSEGUENZA - ATTRIBUZIONE IN CONCRETO DI MANSIONI DIVERSE - INOSSERVANZA DELL'ONERE DELLA FORMA SCRITTA - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - SPECIFICA INDICAZIONE DELLE MANSIONI DA SVOLGERE DURANTE L'ESPERIMENTO - NECESSITÀ - CONSEGUENZA - ATTRIBUZIONE IN CONCRETO DI MANSIONI DIVERSE - INOSSERVANZA DELL'ONERE DELLA FORMA SCRITTA - CONFIGURABILITÀ.*
L'Onere posto dall'art. 2096 cod. civ. - secondo cui l'assunzione in prova deve risultare da atto scritto (richiesto ad substantiam) - può dirsi osservato soltanto se quest'ultimo contiene la specifica - e non generica - indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi ed il datore di lavoro può poi fondare il proprio giudizio di convenienza in ordine all'assunzione definitiva del lavoratore ovvero al recesso al termine della prova. Consegue che, se il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni diverse da quelle indicate nel patto di prova, l'Onere della Forma scritta non può ritenersi osservato e pertanto il patto stesso è viziato di nullità. (V 3699/85, mass n 441280; (V 1756/83, mass n 426600).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)