Sez. L, Sentenza n. 3699 del 19/06/1985 (Rv. 441280 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - LETTERA DI ASSUNZIONE DEL DATORE DI LAVORO CONTENENTE LA PREVISIONE DEL PERIODO DI PROVA - INIDONEITÀ - CONSEGUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - LETTERA DI ASSUNZIONE DEL DATORE DI LAVORO CONTENENTE LA PREVISIONE DEL PERIODO DI PROVA - INIDONEITÀ - CONSEGUENZA.*
Il requisito della Forma scritta ad substantiam occorrente per la validità del patto di prova - che implica una limitazione di responsabilità del datore di lavoro e l'attribuzione al medesimo di un più ampio potere di recesso - postula un'estrinsecazione documentale della volontà di entrambi i contraenti e, pertanto, non può ritenersi soddisfatto dalla sola lettera di assunzione del datore di lavoro, contenente la previsione del periodo di prova, con l'ulteriore conseguenza che la Mancanza del requisito formale anzidetto comporta la nullità della clausola di prova e la Costituzione, fin dall'inizio, di un contratto definitivo, soggetto alle norme comuni e speciali in tema di licenziamento. (V 5939/83, mass n 430769; (V 1756/83, mass n 426600; (V 6441/82, mass n 424074; (V 3699/82, mass n 421667; (V 2574/79, mass n 398908; (V 1725/76, mass n 380426).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)