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Sez. L, Sentenza n. 6722 del 03/05/2003 (Rv. 562559 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rapporto causale - Criterio della equivalenza delle cause ex art. 41 cod. pen. - Applicabilità - Fattispecie in tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di bronchite cronica in soggetto tabagista - Dubbi di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562559-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. Pertanto, in caso di accertata esposizione al rischio ambientale costituito dalle polveri, presenti nella lavorazione della ghisa in misura superiore di quattro volte al limite di tollerabilità, è legittimo il riconoscimento della bronchite cronica, con grave deficit spirometrico, come dipendente da causa di servizio, senza che rilevi in contrario la circostanza che la consulenza tecnica abbia evidenziato il tabagismo del dipendente quale concausa della patologia, e senza che sia ravvisabile in tale disciplina alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo di una pretesa disparità di trattamento a favore del tabagista, che godrebbe di una più bassa soglia invalidante rispetto ai dipendenti affetti da altre patologie, e sotto l'ulteriore profilo del differente trattamento delle conseguenze dell'alcolismo e dell'assunzione di stupefacenti rispetto al tabagismo, avuto riguardo alla diversa gravità dei fenomeni di cui si tratta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)