Sez. U, Sentenza n. 1876 del 07/03/1985 (Rv. 439797 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - INTRODUZIONE CON CITAZIONE ANZICHÉ CON RICORSO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - INTRODUZIONE CON CITAZIONE ANZICHÉ CON RICORSO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Sulla rituale instaurazione del giudizio di opposizione, avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, non spiega rilievo la circostanza che il giudizio sia stato introdotto con citazione, anziché con ricorso, qualora la citazione oltre a contenere i motivi dell'opposizione medesima e l'indicazione della data di comparizione, venga notificata entro il termine previsto per il deposito di detto ricorso presso il giudice adito. (V 2848/82, mass n 420731; (V 3638/81, mass n 414257).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)