Sez. L, Sentenza n. 14113 del 15/12/1999 (Rv. 532244 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Proposizione con citazione anziché con ricorso - Irrilevanza - Condizioni - Deposito tempestivo della citazione nella cancelleria del giudice - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 va proposta con ricorso, da depositarsi nella cancelleria del giudice adito entro il termine perentorio ivi fissato. Pertanto, ove tale opposizione sia proposta con citazione, il relativo atto è idoneo alla tempestiva instaurazione del giudizio solo se depositato nel rispetto dell'indicato termine, non essendo sufficiente la mera notificazione nel termine stesso.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)