Sez. L, Sentenza n. 3638 del 05/06/1981 (Rv. 414257 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - CONTROVERSIA TRATTATA CON IL RITO DEL LAVORO - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO CON ATTO DEPOSITATO NEI TERMINI EX ART 434, SECONDO COMMA, COD PROC CIV - ATTO DI CITAZIONE A UDIENZA FISSA - VALIDITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIA TRATTATA CON IL RITO ORDINARIO - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO NELLE FORME ORDINARIE - NECESSITA - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO DEL LAVORO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - CONTROVERSIA TRATTATA CON IL RITO DEL LAVORO - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO CON ATTO DEPOSITATO NEI TERMINI EX ART 434, SECONDO COMMA, COD PROC CIV - ATTO DI CITAZIONE A UDIENZA FISSA - VALIDITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIA TRATTATA CON IL RITO ORDINARIO - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO NELLE FORME ORDINARIE - NECESSITA - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO DEL LAVORO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Per il principio della cosiddetta ultrattivita del rito, la Forma dell'atto introduttivo del giudizio di appello deve essere collegata a quella del procedimento di primo grado e, pertanto, ove una controversia sia stata trattata con il rito del lavoro - di cui il piu tipico elemento rilevatore e la lettura del dispositivo della sentenza all'udienza di discussione - l'appello deve essere proposto con atto depositato, a pena di decadenza nei termini di cui all'art 434, secondo comma cod proc civ (o all'art 327, primo comma, in caso di mancata notificazione della sentenza stessa), per il che puo valere anche un atto di citazione a udienza fissa, purche dotato di tutti i requisiti richiesti al ricorso e purche depositato nei detti termini, essendo peraltro irrilevante che, prima della loro scadenza, tale atto sia stato o non notificato all'appellato. Per contro, se alla controversia sia stato applicato il rito ordinario - o erroneamente o per essersi il procedimento concluso anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533 - anche l'appello va proposto nelle forme ordinarie, ma il giudice di secondo grado che ritenga la controversia stessa rientrante fra quelle di cui all'art 409 cod proc civ, nel testo modificato da tale legge, deve, a norma dello art 439 cod proc civ, disporre il passaggio dal rito ordinario a quello speciale, fissando l'udienza di discussione ed assegnando alle parti termine perentorio per l'eventuale integrazione dei rispettivi Atti introduttivi, con provvedimento che necessariamente concerne anche l'appello incidentale che sia stato, a sua volta, proposto nelle forme ordinarie e che deve essere notificato alla controparte nelle forme del detto rito speciale. (Conf 1886/81, mass n 412572; (Conf 6433/80, mass n 410198; (Conf 444/78, mass n 389743).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)