Sez. 3 - , Ordinanza n. 25863 del 31/10/2017 (Rv. 646463 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | "Leasing" finanziario - Inadempimento dell’utilizzatore - Potere del giudice di ridurre l'indennità convenuta e la penale - Criteri di esercizio – Previsione del cumulo dei canoni dovuti sino alla scadenza e del diritto alla restituzione del bene - Indice della manifesta eccessività – Esclusione.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di “leasing” finanziario, va esclusa la manifesta eccessività della clausola penale che, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, stabilisca il cumulo tra il diritto ai canoni spettanti sino alla scadenza originaria e la restituzione del bene, atteso che tale restituzione, diversamente da quanto accade nel "leasing" traslativo, è un effetto naturale della scadenza medesima, salva la possibilità dell'utilizzatore di riscattare il bene verso il pagamento di un prezzo ulteriore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526 com. 2, Cod. Civ. art. 1384, Legge 14/07/1993 num. 259
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)