Sez. 3, Sentenza n. 4969 del 02/03/2007 (Rv. 595063 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - "Leasing" traslativo - Inadempimento del compratore - Potere del giudice di ridurre l'indennità convenuta e la penale ex artt. 1526 e 1384 cod. civ. - Criteri di esercizio.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Gli artt. 1526, comma secondo e 1384 cod. civ. - applicabili anche alla locazione finanziaria - i quali prevedono, rispettivamente, il potere del giudice di ridurre l'indennità convenuta, in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento del compratore, e la penale determinata nell'ammontare dei canoni ancora da pagare, non impongono una rigida correlazione all'entità del danno subito dal creditore, posto che in entrambi i casi, non si tratta di risarcire un danno, ma, all'opposto, di diminuirne l'entità convenzionalmente stabilita. Pertanto, la valutazione del giudice va condotta sul piano dell'equilibrio delle prestazioni con riferimento al margine di guadagno che il concedente si riprometteva di trarre dall'esecuzione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1526
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)