Sez. 1, Sentenza n. 2685 del 15/12/1970 (Rv. 349127 - 01)
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA DI ESECUZIONE DI INCARICHI - CARATTERE - DISPONIBILITA - MODALITA DI COSTITUZIONE.*
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA DI ESECUZIONE DI INCARICHI - CARATTERE - DISPONIBILITA - MODALITA DI COSTITUZIONE.*
Il conto corrente di corrispondenza e caratterizzato dalla esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme, da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente. La disponibilita del conto puo essere costituita con versamento di somme, con accrediti sul conto o anche con intervento da parte della banca, il quale puo assumere sia il carattere di una apertura di credito in senso proprio, sia quello di una concessione temporanea di credito, che riveste, nella complessita del rapporto, carattere di prestazione necessaria rispetto a quella principale di mandato. Pertanto, in tali conti di corrispondenza, le riscossioni e i pagamenti comportano un continuo movimento e un automatico conguaglio (con Determinazione giornaliera del saldo), che non possono considerarsi come frutto di compensazione in senso tecnico giuridico, in quanto costituiscono mero effetto contabile dell'Esercizio del diritto che spetta al correntista di variare la disponibilita con versamenti e prelievi. (V 761'69 mass n 339073 3637'68 mass n 336912).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1856, Cod. Civ. art. 1852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)