Sez. 3, Sentenza n. 3966 del 21/04/1999 (Rv. 525586 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa - Trasferimento del portafoglio ad altra impresa - Azione del danneggiato - Legittimazione passiva dell'impresa cessionaria - Sussistenza - Legittimazione passiva dell'impresa designata - Insussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, la funzione dell'impresa designata viene svolta esclusivamente dall'impresa cessionaria, che ai sensi dell'art. 4 del DL n.576/1978, per conto dell'INA - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, provvede alla liquidazione dei sinistri verificatisi prima della messa in liquidazione coatta amministrativa ed ai sensi dell'art. 3 DL cit. assume a proprio carico (salvo rivalsa nei confronti del Fondo) i sinistri verificatisi successivamente; pertanto la legittimazione passiva nel giudizio instaurato dal danneggiato per conseguire il risarcimento del danno spetta all'impresa cessionaria e non all'impresa designata.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1990 num. 990 art. 19, Legge 24/12/1990 num. 990 art. 20, Legge 24/11/1978 num. 738 art. 1, Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)