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Sez. 3, Sentenza n. 1388 del 14/02/1997 (Rv. 502439 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa - Trasferimento del portafoglio ad altra impresa - Azione proposta dall'assicurato - Interpretazione analogica dell'art. 13 D.L. n.576 del 1978 - Legittimazione passiva dell'impresa cessionaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502439-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 576 del 1978, l'art. 13 D.L. n. 857 del 1976 (che prevede la possibilità per l'assicurato di agire nei confronti dell'impresa designata o del commissario liquidatore e non menziona anche l'impresa cessionaria perché il sistema del trasferimento del portafoglio venne istituito solo col successivo decreto n. 576 del 1978) va applicato in via analogica, e pertanto ben può l'assicurato convenire in giudizio l'impresa cessionaria per essere tenuto indenne di quanto abbia pagato in seguito al sinistro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 13, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)