Sez. L, Sentenza n. 4028 del 24/04/1987 (Rv. 452823 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - APPLICABILITÀ ALLE PRESTAZIONI MATURATE E LIQUIDATE CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - APPLICABILITÀ ALLE PRESTAZIONI MATURATE E LIQUIDATE CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - PORTATA.*
La normativa dettata dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, sulla revisione della disciplina della Invalidità pensionabile, è applicabile - secondo l'espresso disposto dell'art. 12 - alle prestazioni (maturate e) "liquidate con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore" della legge stessa, con conseguente esclusione di quelle i cui presupposti costitutivi si siano realizzati fino alla data medesima e cioè fino al 30 giugno 1984 compreso, ancorché la decorrenza della relativa liquidazione coincida con quella dell'entrata in vigore della nuova normativa, senza esserne così successiva. (V 2560/85, mass n 440373).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)