Sez. L, Sentenza n. 8516 del 19/11/1987 (Rv. 456046 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - EVENTI PROTETTI - INVALIDITÀ ED INABILITÀ - NOZIONI RISPETTIVE - DIRITTI CONSEGUENTI ALL'ASSEGNO ORDINARIO ED ALLA PENSIONE ORDINARIA - DISTINZIONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - DOMANDE DI PENSIONE NON ESAMINATE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA CIT. LEGGE - INDIVIDUAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE - CRITERI - MOMENTO DI VERIFICAZIONE DELL'EVENTO BIOLOGICO PROTETTO - RILEVANZA ESCLUSIVA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - EVENTI PROTETTI - INVALIDITÀ ED INABILITÀ - NOZIONI RISPETTIVE - DIRITTI CONSEGUENTI ALL'ASSEGNO ORDINARIO ED ALLA PENSIONE ORDINARIA - DISTINZIONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - DOMANDE DI PENSIONE NON ESAMINATE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA CIT. LEGGE - INDIVIDUAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE - CRITERI - MOMENTO DI VERIFICAZIONE DELL'EVENTO BIOLOGICO PROTETTO - RILEVANZA ESCLUSIVA.*
In materia d'Invalidità pensionabile, la legge 12 giugno 1984 n. 222 ha sostituito, come criterio di riferimento per la concessione delle prestazioni previdenziali, alla capacità di guadagno del sistema previgente, la capacità di lavoro, ed ha introdotto - in luogo dell'unico evento protetto della vecchia disciplina, rappresentato dalla riduzione della capacità di guadagno dello assicurato a meno di un terzo, cui corrispondeva, con il concorso di altri elementi, il diritto dell'assicurato alla pensione di Invalidità - l'evento dell'Invalidità, intesa come riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro dello assicurato, a causa di infermità o di difetti fisici o mentali, e l'evento della inabilità intesa come stato di impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa (sempre a causa di infermità o di difetti fisici o mentali), collegando al primo evento il diritto all'assegno ordinario di Invalidità (art. 1) ed al secondo il diritto alla pensione ordinaria di inabilità (art. 2). In relazione alle domande di pensione in corso alla data (1 luglio 1984) di entrata in vigore di tale legge, il criterio determinante per l'individuazione della disciplina regolatrice della materia è, alla stregua dell'art. 12 della stessa legge, quello del momento di verificazione dell'evento biologico protetto, restando applicabile la normativa previgente quando tale evento si sia verificato (secondo i parametri della stessa previgente normativa) in epoca anteriore all'1 luglio 1984 ed applicandosi la nuova normativa del 1984 solo ove quell'evento sia posteriore alla detta data. (V 5486/87, mass n 454027; (V 4336/87, mass n 453083; (V 4028/87, mass n 452823; (V 101/87, mass n 449893).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)