Sez. 1, Sentenza n. 4884 del 09/08/1988 (Rv. 459705 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI - DETERMINAZIONE SINTETICA DI UN IMPONIBILE MAGGIORE - TITOLARITÀ DI AZIONI SOCIETARIE - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI - DETERMINAZIONE SINTETICA DI UN IMPONIBILE MAGGIORE - TITOLARITÀ DI AZIONI SOCIETARIE - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 38 quarto comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (nella specie, nel vigore del testo originario) consente all'ufficio di determinare sinteticamente un imponibile maggiore, rispetto a quello ricavabile dalla valutazione analitica, in presenza di fatti che, provando un certo ammontare di spesa, presuppongano la disponibilità di un corrispondente reddito. Al fine indicato, pertanto, può essere utilizzata anche la titolarità di azioni societarie, ove essa evidenzi, in relazione agli esborsi necessari all'acquisto, un previo accumulo di redditi superiori a quelli analiticamente determinabili. (V 5336/81, mass n 416076).*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)