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Sez. 3, Sentenza n. 3553 del 06/04/1998 (Rv. 514290 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Responsabilità da emanazione di provvedimenti - Condizioni - Colpa generica o specifica - Valutazione - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514290-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Sussiste la responsabilità risarcitoria della pubblica Amministrazione se essa, nell'esercizio del suo potere di emettere provvedimenti, viola le leggi o i regolamenti (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza (colpa generica), da valutare in relazione al caso concreto, (nella specie vertevasi in ipotesi di danno alla reputazione di una impresa, cagionato dall'ordinanza del Ministero della Sanità, emessa e pubblicata sulla G.U. nell'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 16 legge 30 aprile 1962 n. 283, contenente l'elenco delle imprese produttrici di vino con contenuto di alcool superiore al consentito, provvedimento emesso senza aver provveduto, in via diretta ed autonoma ad analizzare il prodotto - compito riservato all'amministrazione sanitaria dall'art. 1 legge citata, che perciò la qualifica quale agente tecnico - ma avvalendosi delle analisi disposte dall'autorità giudiziaria, che lo aveva quindi sequestrato, rivelatesi successivamente erronee, sì che, con altra ordinanza, anch'essa pubblicata sulla G.U., il Ministero della Sanità aveva poi depennato il nominativo di quell'impresa.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)