Sez. 1, Sentenza n. 4186 del 13/05/1997 (Rv. 504257 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Emanazione di un provvedimento poi dichiarato illegittimo - Fattore della "colpa" - Sua intrinsecità alla violazione delle regole.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
Se è vero che, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, la statuizione dell'illiceità della condotta, quale fonte generatrice di un danno ingiusto risarcibile, esige l'accertamento della concreta esistenza "dell'elemento psicologico", tuttavia, quando si tratti di comportamento provvedimentale e la lesione derivi da un atto amministrativo dichiarato illegittimo, è sufficiente a dimostrare la colpa dell'amministrazione (la quale è tenuta a rispondere direttamente, per dettato costituzionale - art 28 Cost. - del danno prodotto ai terzi per la inosservanza della regole di correttezza - art. 87 Cost -), l'avvenuta violazione di queste regole, le quali, correlate ai doveri di prudenza, di diligenza, di imparzialità e di legalità, costituiscono un limite esterno alla discrezionalità propria della Pubblica Amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)