Sez. 6, Sentenza n. 5231 del 12/01/2018 Cc. (dep. 02/02/2018) Rv. 272128 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Intestazione fittizia di beni - Dimostrazione dell'origine dei beni impiegati nell'acquisto - Giustificazione mediante esibizione di atti di acquisto - Sufficienza - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE
Al fine di dimostrare l'intestazione fittizia, di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione, essendo insufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare. (In motivazione, la Corte ha precisato che il titolare formale del bene ha l'onere di dimostrare l'impiego di legittime disponibilità finanziarie non essendo sufficiente, al fine di giustificare la provenienza dei beni, la mera esibizione degli atti negoziali di acquisto regolarmente stipulati e trascritti).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)