Sez. 6, Sentenza n. 26931 del 29/05/2018 Cc. (dep. 12/06/2018) Rv. 273419 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Intestazione fittizia di beni - Mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta formalmente titolare - Sufficienza - Esclusione - Dimostrazione della provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto del bene - Necessità.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE
Ai fini dell'integrazione del reato di intestazione fittizia di beni, di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)