Sez. L, Sentenza n. 8884 del 23/08/1993 (Rv. 483536 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Trattamento economico e normativo - Disciplina relativa contenuta negli accordi collettivi ex art. 48 legge n. 833 del 1978 - Natura privatistica - Interpretazione - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al diritto del medico associato al compenso per concorso nelle spese di produzione del reddito ed indennità di rischio ed alla misura di tale compenso.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere
Le disposizioni che regolano il trattamento economico e normativo del personale sanitario delle unità sanitarie locali a rapporto convenzionale, contenute negli accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 48 dell legge n. 833 del 1978 conservano la loro natura privatistica di fonte negoziale, anche se recepite in decreto del Presidente della Repubblica, sicché la loro interpretazione - come quella delle norme di attuazione emanate dalle regioni - è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica negoziale e vizio di motivazione. (Nella specie, la sentenza impugnata ha affermato, in base alla disciplina di cui al d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882, il diritto del medico associato a percepire, in relazione agli assistiti eccedenti il tetto massimo consentito al medico associante e da questi affidati al predetto associato, i compensi per concorso nelle spese di produzione del reddito ed indennità di rischio, oltre alle somme previste a titolo di integrazione dallo accordo citato. La decisione è stata cassata dalla S.C. in relazione all'omessa valutazione della norma collettiva che esclude tali erogazioni per gli assistibili oltre il massimale, nonché del contenuto della particolare forma di associazione prevista da tale disciplina, in cui tutti gli assistiti rimangono in carico al medico associante e il medico associato riceve un compenso rapportato al numero di assistiti eccedente tale tetto in corrispettivo della collaborazione prestata).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 16/10/1984 num. 882 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)