Sez. 3, Sentenza n. 23294 del 14/12/2004 (Rv. 579570 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Legge n. 990 del 1969 - Modifiche apportate all'art. 1, secondo comma, dal d.l. n. 857 del 1976 conv. in legge n. 39 del 1977 - Effetti - Estensione dell'assicurazione ai terzi trasportati quale regola generale - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla modifica apportata dall'art. 1 del d.l. n. 857 nel 1976, conv. nella legge n. 39 del 1977, nel secondo comma dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969 deve attribuirsi l'effetto della estensione dell'assicurazione obbligatoria ai danni prodotti alle persone dei trasportati quale regola generale.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 art. 1, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)