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Sez. 3, Sentenza n. 8613 del 06/05/2004 (Rv. 572680 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Veicoli adibiti al trasporto di cose - Persone trasportate - Diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria nel regime di cui alla legge 39/1977 - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572680-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)

Nel regime risultante dal D.L. n.857 del 1976 (convertito in legge n.39 del 1977, ed applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), le persone trasportate a bordo di veicoli adibiti al trasporto di cose avevano immediato diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria solo in presenza delle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del citato D.L. 857/1976, con la conseguenza che l'eventuale azione di regresso dell'Inail per conseguire il rimborso delle spese sostenute per prestazioni erogate "ex lege" deve essere valutata tenendo conto della specifica condizione di soggetto trasportato rivestita dall'infortunato.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1976 num. 857 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)