Sez. 3, Sentenza n. 196 del 11/01/1999 (Rv. 522163 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Persona trasportata nella cabina di un autocarro - Regime anteriore all'art. 27 legge n. 142 del 1992 - Autocarro non autorizzato per il trasporto eccezionale di persone - Copertura assicurativa - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, a norma degli artt. 1 e 4 della legge n. 990 del 1969, nel testo modificato dal D.L. n. 857 del 1976, conv. nella legge n. 39 del 1977 ma anteriormente alla modifica operata dall'art. 27 della legge n. 142 del 1992, il soggetto trasportato nella cabina di un autocarro era coperto da assicurazione obbligatoria solamente nei casi eccezionali nei quali si rendeva necessario l'impiego di autocarri per il trasporto di persone, con autorizzazione del prefetto a norma dell'art. 57 dell'abrogato codice della strada.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Legge 19/02/1992 num. 142 art. 27, (Cod. Strada Abrog. art. 57), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)