Sez. 3, Sentenza n. 252 del 12/01/1999 (Rv. 522214 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Regime anteriore al D.L. n. 857 del 1976 - Persone trasportate a titolo di cortesia - Qualifica di terzi ai fini assicurativi - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39 (che ha portata innovativa senza effetti retroattivi), le persone trasportate a titolo di cortesia su di un veicolo coinvolto in un incidente stradale non potevano essere considerati terzi ai fini assicurativi.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)