Sez. 3, Sentenza n. 8721 del 09/08/1995 (Rv. 493618 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Regime anteriore al D.L. n. 857 del 1976 convertito in legge n. 39 del 1977 - Persone trasportate da autoveicolo privato - Azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore - Esperibilità - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39 (che ha portata innovativa senza effetti retroattivi), le persone trasportate da un veicolo ad uso privato, non da noleggio con conducente, non potevano essere considerati terzi ai fini assicurativi, senza che l'eventuale estensione in loro favore della copertura assicurativa, espressamente prevista dalla polizza, comportasse alcun rapporto giuridico diretto con l'assicuratore, con la conseguenza che, non potendo la responsabilità civile regolata dall'art. 1917 cod. civ. essere inquadrata fra i contratti a favore del terzo, le suddette persone, per il caso di incidente verificatosi prima delle indicate leggi, erano prive nei confronti dell'assicurazione di azione diretta per il risarcimento del danno a norma dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)