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Sez. 3, Sentenza n. 24893 del 25/11/2005 (Rv. 585589 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Regime successivo al d.l. n. 857 del 1976 - Persone trasportate - Diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria nel regime di cui alla legge n. 34del 1977 - Sussistenza - Clausola di esclusione - Nullità.
Stato
decisa il 2005-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585589-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la clausola del contratto di assicurazione, che preveda la inoperatività della garanzia per i danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, è nulla, ai sensi dell'art. 1419 secondo comma, cod. civ., e deve essere sostituita di diritto dalla disposizione di cui all'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39, la quale estende la copertura assicurativa obbligatoria alla responsabilità per i danni causati alle persone trasportate qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Tale principio trova applicazione anche nei confronti dell'Inail, allorquando agisca in via di rivalsa nei confronti della compagnia di assicurazione, ai sensi dell'art. 28, secondo comma della legge n. 990 del 1969. (Fattispecie anteriore alle ulteriori modifiche apportate dalla legge n. 142 del 1992).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)