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Sez. 4, Sentenza n. 24291 del 07/04/2005 Ud. (dep. 28/06/2005) Rv. 231734 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - REVISIONE - IN GENERE | Richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove - Obbligo del giudice di saggiare la resistenza, rispetto ad esse, delle prove già acquisite - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231734-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - REVISIONE - IN GENERE

In tema di revisione, con riguardo alla specifica previsione di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., quando le nuove prove offerte dal condannato (costituite, nella specie, da testimonianze), abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime giacché, altrimenti, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)