Sez. 3, Sentenza n. 22395 del 19/10/2006 (Rv. 593567 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Forma scritta - Necessità solo "ad probationem" - Conseguenze - Essenzialità del requisito della specificità dei termini dell'accordo transattivo - Esclusione - Condizioni per la sua validità.
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La transazione richiede la forma scritta solo "ad probationem" (salvo quando riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350 n. 12 cod. civ.), cosicché, qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell'accordo. La specificità dei termini di un accordo transattivo non costituisce, difatti, requisito essenziale per la validità della transazione, se dal contesto della convenzione sia dato desumere la sussistenza di dazioni e concessioni che le parti si siano reciprocamente fatte allo scopo di porre fine ad una lite già cominciata o di prevenire una lite che può sorgere fra loro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)