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Sez. 3, Sentenza n. 19052 del 12/12/2003 (Rv. 568845 - 01)

TRANSAZIONE - FORMA | Forma scritta - Necessità solo "ad probationem" - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568845-01

TRANSAZIONE - FORMA

Poiché la transazione richiede la forma scritta solo "ad probationem" (salvo quando riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350 n. 12 cod. civ.), qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell'accordo (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito, rimettendo la causa ad altro giudice, affinché, tenuto conto delle sostanziali differenze tra prova scritta "ad substantiam" e "ad probationem", valutasse se le circostanze del caso concreto potevano far ritenere provata l'esistenza della dedotta transazione).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)