Sez. U, Sentenza n. 865 del 29/03/1973 (Rv. 363182 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PRECLUSIONE - DECISIONE NEL MERITO - PRONUNZIA SU DI UN PUNTO CONTROVERSO - SUFFICIENZA - IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIA PER DIRITTI PATRIMONIALI - SENTENZA NON DEFINITIVA SULL'ACQUIESCENZA DELL'IMPIEGATO - CONFIGURABILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PRECLUSIONE - DECISIONE NEL MERITO - PRONUNZIA SU DI UN PUNTO CONTROVERSO - SUFFICIENZA - IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIA PER DIRITTI PATRIMONIALI - SENTENZA NON DEFINITIVA SULL'ACQUIESCENZA DELL'IMPIEGATO - CONFIGURABILITA.*
La preclusione dell'istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, derivante dalla decisione della causa nel merito, opera anche quando tale decisione concerna uno solo dei punti della causa. Nella controversia tra l'ente pubblico e l'impiegato, relativa a diritti patrimoniali di quest'ultimo, e sufficiente a determinare detta preclusione la pronunzia interlocutoria che escluda l'avvenuta perdita del diritto dedotto dall'impiegato per acquiescenza. (V 16/71, mass n 349317).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)