Sez. U, Sentenza n. 346 del 07/02/1974 (Rv. 368013 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - DECISIONE DI MERITO PRECLUSIVA DEL REGOLAMENTO - NOZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - DECISIONE DI MERITO PRECLUSIVA DEL REGOLAMENTO - NOZIONE.*
Per decisione di merito, preclusiva del regolamento di giurisdizione, si deve intendere quella che affermi o neghi, nel caso concreto, l'esistenza di una volonta di legge conforme alla pretesa dedotta in giudizio, anche se concerna soltanto alcuni capi della domanda ed anche se risolva soltanto alcune questioni preliminari di merito. (V 865'73, mass n 363182; 2235'71, mass n 353042; (V 939'71, mass n 350863; 16'71, mass n 349317).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)