diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4217 del 18/07/1984 (Rv. 436169 - 01)

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNO - PORTI - LAVORO PORTUALE - ATTRIBUZIONE AI LAVORATORI "OCCASIONALI" DELLA QUALIFICA DI "AVVENTIZI" - REQUISITI - ACCERTAMENTO - CRITERI - EQUIPARAZIONE AGLI "AVVENTIZI" DEI COSIDDETTI "OCCASIONALI ANZIANI" - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436169-01

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNO - PORTI - LAVORO PORTUALE - ATTRIBUZIONE AI LAVORATORI "OCCASIONALI" DELLA QUALIFICA DI "AVVENTIZI" - REQUISITI - ACCERTAMENTO - CRITERI - EQUIPARAZIONE AGLI "AVVENTIZI" DEI COSIDDETTI "OCCASIONALI ANZIANI" - IRRILEVANZA.*

In relazione ai lavoratori operanti nei porti, che, a norma dello art. 110 cod. nav., debbono riunirsi in compagnie o gruppi, la particolare natura del lavoro portuale giustifica sia la previsione della necessità del possesso, da parte di tali lavoratori, di determinati requisiti giuridici, fisici e morali (art. 152 Reg. Nav. Marittima), sia la possibilità che norme giuridiche stabiliscano determinati presupposti anche per l'attribuzione delle qualifiche, a differenza di quanto si verifica per i comuni rapporti di lavoro, rispetto ai quali la Determinazione delle qualifiche è rimessa, pressoché esclusivamente, all'autonomia collettiva. Pertanto, al fine di determinare i requisiti necessari per l'attribuzione ai lavoratori "occasionali" della qualifica di "avventizi", occorre riferirsi, in primo luogo, alle previsioni degli artt. 194 e 194 bis del regolamento della navigazione marittima (sub art. 1 del d.P.R. 21 luglio 1967 n. 809), restando irrilevante l'equiparazione agli "avventizi" dei cosiddetti "occasionali anziani", disposta, sul piano strettamente retributivo ed a fini di tutela economica dei lavoratori, con atto del ministero della marina mercantile del giugno del 1973. (V 5252/83, mass n 430137; (V 3228/81, mass n 413806).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Navig. art. 110, DPR 15/02/1952 num. 328 art. 152 CORTE COST., Regol. della Navig. Marittima art. 152 CORTE COST., DPR 15/02/1952 num. 328 art. 194, Regol. della Navig. Marittima art. 194, DPR 15/02/1952 num. 328 art. 194 bis, Regol. della Navig. Marittima art. 194 bis, DPR 21/07/1967 num. 809 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)