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Sez. L, Sentenza n. 5252 del 05/08/1983 (Rv. 430137 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430137-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Per accertare le mansioni effettivamente esercitate dal lavoratore e la qualifica per le medesime spettantegli, l'indagine deve rivolgersi alle pattuizioni private, individuali o collettive, sussistenti al riguardo, quali tipici Atti di autonomia negoziale, cui l'ordinamento, limitandosi alla distinzione dei prestatori di lavoro subordinato in dirigenti (amministrativi e tecnici), impiegati ed operai (art. 2095 cod. civ.), rimette l'indicazione dei criteri per l'assegnazione dei lavoratori all'una o all'altra di tali categorie o qualifiche, anche nella prospettiva di superamento del detto tradizionale schema. Ne consegue che la funzione del giudice del merito nell'interpretazione di quegli Atti secondo i criteri ex art. 1362 e segg. cod. civ. e nella comparazione delle relative previsioni con le concrete situazioni implica apprezzamenti di fatto incensurabili in Sede di legittimità ove sorretti da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici ed errori giuridici. (V 1332/81, mass n 411937; (V 1936/80, mass n 405558; (V 4507/79, mass n 401014).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)