Sez. 3, Ordinanza n. 17862 del 31/08/2011 (Rv. 619434 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Circolazione stradale - Responsabilità civile da incidenti stradali - Azione per il risarcimento dei danni - Provvedimento di assegnazione al danneggiato di una somma a titolo di provvisionale - Ordinanza che nega l'ammissibilità del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ. - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il provvedimento previsto dall'art. 24, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è suscettibile di riesame in sede di decisione definitiva del grado di giudizio in cui sia stato emesso; pertanto, pure laddove si lamenti che sia stata negata l'ammissibilità del reclamo contro di esso, ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., sull'assunto che si tratti non già di provvedimento cautelare, bensì di provvedimento sommario di natura anticipatoria degli effetti della decisione sul merito, l'errore eventualmente contenuto in tale pronunzia non dà comunque luogo in alcun modo ad una sentenza in senso sostanziale, essendo priva di definitività. Risolvendosi, pertanto, la negazione della reclamabilità dell'ordinanza, resa a norma dall'art 24, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, soltanto nella stabilità dei suoi effetti anticipatori fino alla decisione di chiusura del giudizio in primo grado, non è ammissibile avverso essa il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo comma, Cost.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 147, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)