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Sez. 1, Sentenza n. 1044 del 13/02/1980 (Rv. 404508 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE AL DANNEGGIATO DI UNA SOMMA A TITOLO DI PROVVISIONALE - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404508-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE AL DANNEGGIATO DI UNA SOMMA A TITOLO DI PROVVISIONALE - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE.*

L'ordinanza con la quale il giudice istruttore concede al danneggiato l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale, ai sensi dell'art 24 della legge 24 dicembre 1969, n 990, sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, non e impugnabile ne e immediatamente ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art 111 cost, difettando dei fondamentali requisiti della decisorieta e della definitivita: trattasi, infatti, di provvedimento dichiarato espressamente revocabile con la decisione del merito ed avente natura provvisoria, essendo destinato ad essere assorbito dalla sentenza che chiude il giudizio di primo grado. (Conf 5225/77, mass n 388868; (Conf 2640/77, mass n 386322; (Conf 2427/75, mass n 376308).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)