diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11608 del 11/09/2001 (Rv. 549237 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO | Omessa indicazione delle diverse aliquote applicate sui vari scaglioni dell'imponibile - Esclusiva indicazione dell'aliquota minima e massima - Illegittimità - Conseguenze - Nullità dell'accertamento - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549237-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO

In tema di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento il quale non contenga l'indicazione precisa ed analitica delle diverse aliquote progressive applicate sugli scaglioni dell'imponibile, ma contenga solo l'indicazione delle aliquote minima e massima, viola la prescrizione dettata nella funzione di tutela del diritto di immediato ed agevole controllo che al contribuente deve essere consentito dall'art. 42, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullità disposta dal terzo comma dello stesso articolo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)