Sez. 5, Sentenza n. 893 del 25/01/2002 (Rv. 551844 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO | Omessa indicazione precisa ed analitica delle diverse aliquote progressive applicate - Esclusiva indicazione dell'aliquota minima e massima - Illegittimità - Conseguenze - Nullità dell'avviso di accertamento - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO
In tema di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento che non contenga l'indicazione precisa ed analitica delle diverse aliquote progressive applicate sugli scaglioni dell'imponibile, ma soltanto l'indicazione delle aliquote minima e massima, viola la prescrizione dettata, in funzione di tutela del diritto di immediato ed agevole controllo che deve essere consentito al contribuente, dall'art. 42, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullità disposta dal terzo comma dello stesso articolo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)