Sez. 5, Sentenza n. 7807 del 21/03/2008 (Rv. 602665 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI | Decadenza - Attività anteriore all'emissione dell'avviso di accertamento - Efficacia impeditiva - Esclusione - Conseguenze - Istanza di rimborso del contribuente - Opponibilità in compensazione del debito d'imposta - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI
In tema di IVA, l'attività eventualmente svolta dall'Ufficio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento non vale ad interrompere il decorso del termine di cui all'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e non esclude pertanto la decadenza dal potere di rettifica, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria non può opporre in compensazione il debito d'imposta per contrastare un'istanza di rimborso proposta dal contribuente, a nulla rilevando che il credito d'imposta da quest'ultimo azionato, relativo al medesimo esercizio, sia stato fatto valere successivamente alla scadenza del termine di decadenza, in quanto riportato di anno in anno.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)