Sez. 5, Sentenza n. 7899 del 15/04/2005 (Rv. 583454 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI | Termine di decadenza ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Richiesta dell'ufficio al contribuente di produrre un documento essenziale - Sospensione - Fondamento - Novella recata dall'art. 10 del d.P.R. n. 313 del 1997 - Portata.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI
In tema di accertamento dell'IVA, il termine di decadenza previsto dall'art. 57, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non corre durante il tempo necessario per la produzione, da parte del contribuente, di un documento (nella specie, la prova della garanzia fideiussoria) essenziale per provvedere, quando l'ufficio ne abbia fatto richiesta constatando l'insufficienza di quanto allegato alla domanda di rimborso dell'imposta, atteso che l'amministrazione è nell'impossibilità di decidere per fatto imputabile al contribuente instante. Una siffatta procedura deriva dal sistema, e non è stata certo "creata" con la disposizione specifica introdotta nel corpo dello stesso primo comma dell'art. 57 dall'art. 10 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313, la quale, nel prevedere il differimento, a determinate condizioni, del suddetto termine di decadenza nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, si è limitata a disciplinarla "sterilizzando" i primi quindici giorni dalla notifica della richiesta dell'ufficio.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 313 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)