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Sez. 5, Sentenza n. 12163 del 09/06/2005 (Rv. 581961 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Azione della finanza - Termini di decadenza - Decorrenza - Art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Proroga, sospensione o interruzione a causa di attività di altri uffici finanziari - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581961-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, i termini di decadenza dell'azione della finanza previsti dall'art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, al pari degli altri termini decadenziali, decorrono per il solo fatto obiettivo del passare del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che detti termini non restano sospesi o interrotti per la necessità che altri uffici finanziari debbano, nello stesso periodo di tempo previsto per la liquidazione dell'imposta, compiere attività prodromiche alla liquidazione stessa (nella fattispecie, attribuzione di rendita catastale da parte dell'U.T.E.).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)