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Sez. U, Sentenza n. 1653 del 06/06/1974 (Rv. 369831 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ORDINE MILITARE DI MALTA (SMOM) - NATURA DI STATO SOVRANO - ATTIVITA PUBBLICISTICA - SOGGEZIONE ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369831-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ORDINE MILITARE DI MALTA (SMOM) - NATURA DI STATO SOVRANO - ATTIVITA PUBBLICISTICA - SOGGEZIONE ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - ESCLUSIONE.*

Il sovrano militare ordine ospedaliero di Malta costituisce un soggetto internazionale sovrano, in tutto equiparato, anche se privo di territorio, a uno stato estero, con il quale l' Italia ha normali relazioni diplomatiche; sicche al detto ordine compete il trattamento giuridico spettante agli stati stranieri, e quindi anche l'esenzione giurisdizionale relativamente all'attivita concernente l'attuazione dei suoi fini pubblici. (V 1653'60; 2281'33).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)