Sez. U, Sentenza n. 1653 del 06/06/1974 (Rv. 369831 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ORDINE MILITARE DI MALTA (SMOM) - NATURA DI STATO SOVRANO - ATTIVITA PUBBLICISTICA - SOGGEZIONE ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ORDINE MILITARE DI MALTA (SMOM) - NATURA DI STATO SOVRANO - ATTIVITA PUBBLICISTICA - SOGGEZIONE ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - ESCLUSIONE.*
Il sovrano militare ordine ospedaliero di Malta costituisce un soggetto internazionale sovrano, in tutto equiparato, anche se privo di territorio, a uno stato estero, con il quale l' Italia ha normali relazioni diplomatiche; sicche al detto ordine compete il trattamento giuridico spettante agli stati stranieri, e quindi anche l'esenzione giurisdizionale relativamente all'attivita concernente l'attuazione dei suoi fini pubblici. (V 1653'60; 2281'33).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)