Sez. U, Sentenza n. 2502 del 25/05/1989 (Rv. 462849 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI ESECUTIVE - BENI APPARTENENTI A STATI STRANIERI O LORO ENTI - LIMITAZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI ESECUTIVE - BENI APPARTENENTI A STATI STRANIERI O LORO ENTI - LIMITAZIONI.*
Con riguardo ad Azione esecutiva o cautelare su beni appartenenti a stati stranieri o loro enti, la giurisdizione del giudice italiano deve essere negata, per effetto dei principi sull'immunità giurisdizionale di detti stati fissati dal diritto internazionale consuetudinario, ove si tratti di beni destinati all'Esercizio delle loro funzioni sovrane, o comunque dei loro fini pubblicistici, mentre deve essere affermata, ove i beni medesimi siano destinati ad attività commerciali, o, in genere, privatistiche, come nel caso di aeromobili impiegati in attività imprenditoriale di trasporto di persone o merci (nella specie, aeromobili della libyan Arab Airlines). Sulla sussistenza o meno di detta giurisdizione non incide il R.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621 (convertito in legge 15 luglio 1926 n. 1263), il quale, nel rapporto con gli stati che contemplino la reciprocità, prevede un decreto ministeriale di autorizzazione di quell'Azione, atteso che tale provvedimento, di natura amministrativa, non può implicare la giurisdizione del giudice italiano, quando essa debba essere esclusa in base all'indicata immunità, mentre, in ipotesi di sussistenza della giurisdizione stessa, assolve la diversa funzione di presupposto affinché il processo esecutivo o cautelare possa giungere ad una pronuncia di merito. (V 6171/87, mass n 454480; (V 5274/84, mass n 437010; (V 1653/74, mass n 369830; (V 1653/74, mass n 369831).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. Legge 30/08/1925 num. 1621 CORTE COST., Legge 15/07/1926 num. 1263 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)