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Sez. 1, Sentenza n. 804 del 20/02/1978 (Rv. 390142 - 01)

TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - ENTI INTERNAZIONALI IN GENERE - ORGANIZZAZIONE NON NAZIONALE A CARATTERE NON STATUALE - SOGGETTO PRIMARIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (ORDINE MILITARE DI SANTA MARIA GLORIOSA - IMMUNITA FISCALI).*
Stato
decisa il 1978-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390142-01

TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - ENTI INTERNAZIONALI IN GENERE - ORGANIZZAZIONE NON NAZIONALE A CARATTERE NON STATUALE - SOGGETTO PRIMARIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (ORDINE MILITARE DI SANTA MARIA GLORIOSA - IMMUNITA FISCALI).*

Un'organizzazione, od un ordine non nazionale a carattere non statuale, il quale, cioe, non eserciti in via esclusiva poteri sovrani su una comunita territorialmente individuata, puo essere ritenuto soggetto primario di diritto internazionale solo qualora risulti dotato, nell'ambito della comunita internazionale, di una concreta ed effettiva sovranita ed indipendenza, alla stregua di comportamenti ed atteggiamenti dei membri di quella comunita, complessivamente considerati, che evidenzino il sostanziale riconoscimento e rispetto della sua autonomia, tramite trattenimento di relazioni diplomatiche, stipulazioni di accordi internazionali, ammissione ad organismi internazionali, od altri Atti di analoga Rilevanza. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente esclusa dai giudici del merito la qualificabilita, come ente sovrano soggetto di diritto internazionale, dell'ordine militare di Santa Maria gloriosa, con Sede nel principato di Monaco, e conseguentemente negato che il gran maestro di tale ordine potesse beneficiare nello stato di immunita fiscali). (V 1653/74, mass n 369831).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)