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Sez. L, Sentenza n. 11745 del 07/12/1990 (Rv. 470080 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - AZIENDE INDUSTRIALI - NOZIONE - DIRIGENTI DEI CONSORZI AGRARI - ISCRIZIONE ALL'INPDAI - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1990-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470080-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - AZIENDE INDUSTRIALI - NOZIONE - DIRIGENTI DEI CONSORZI AGRARI - ISCRIZIONE ALL'INPDAI - OBBLIGATORIETÀ.*

Nel regime anteriore all'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (sulla ristrutturazione dell'INPS e dell'Inail) e con riguardo all'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967 (modificato dall'art. 4 della legge n. 44 del 1973), che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all'INPDAI di tutti i dirigenti di aziende industriali, intendendo per tali (in alternativa ai datori di lavoro, che, quali esercenti attività industriali, sono assegnati o aggregati alla cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'INPS) le imprese svolgenti le attività di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o un'attività ausiliaria delle precedenti, occorre far riferimento - al fine di stabilire se un'impresa abbia o no carattere industriale - ai criteri generali desumibili dall'art. 2195 cod. civ., che, senza perseguire alcun intento definitorio, esaurisce nei nn. 1 e 2 l'ambito della nozione d'imprenditore di cui all'art. 2082 dello stesso codice, mediante la previsione delle imprese industriali (dirette alla produzione di beni e servizi) e delle imprese commerciali in senso stretto (intermediari e nella circolazione dei beni), costituendo le successive previsioni di cui ai nn. 3, 4 e 5 dello stesso art. 2195 mere specificazioni di tali due categorie generali. Pertanto, sono da comprendere nel settore industriale le attività dirette alla produzione di beni o servizi, tenendo presente che quest'ultima (della quale quella di trasporto ex art. 2195 n. 3 è una specificazione) è caratterizzata dalla realizzazione di un risultato economico nuovo che può risultare anche dall'elaborazione di elementi non materiali. Ne deriva che anche nel periodo anteriore alla legge 15 luglio 1984 n. 240, applicabile anche ai consorzi agrari, i dirigenti dei medesimi vanno iscritti all'INPDAI, atteso che il perseguimento dello scopo unitario proprio di tali consorzi ("contribuire allo incremento ed al miglioramento della produzione agricola nonché alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli agricoltori") consente di qualificare industriale la loro attività, complessivamente considerata, in quanto diretta alla produzione di servizi a favore dell'agricoltura e degli agricoltori, prescindendo dalla prevalenza ed esclusività delle singole attività dei consorzi medesimi. (V 6069/90, mass n 467780; (V 31/90, mass n 466063; (V 5841/88, mass n 460349).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/05/1948 num. 1235 art. 2, Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 15/06/1984 num. 240 art. 1, Legge 15/06/1984 num. 240 art. 2, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)