Sez. L, Sentenza n. 6069 del 16/06/1990 (Rv. 467780 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - REGIME ANTERIORE ALL'ART. 49 DELLA LEGGE 88 DEL 1989 - ISCRIZIONE DEI DIRIGENTI DI AZIENDA INDUSTRIALE ALL'INPDAI - CONDIZIONI - SOCIETÀ DI CERTIFICAZIONE SVOLGENTE ANALISI CONTABILE-AMMINISTRATIVA DEI DOCUMENTI AZIENDALI CON FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO CONCLUSIVO DI ATTENDIBILITÀ DEI DATI VERIFICATI - ATTIVITÀ CONSISTENTE NELLA PRODUZIONE DI UN SERVIZIO - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - REGIME ANTERIORE ALL'ART. 49 DELLA LEGGE 88 DEL 1989 - ISCRIZIONE DEI DIRIGENTI DI AZIENDA INDUSTRIALE ALL'INPDAI - CONDIZIONI - SOCIETÀ DI CERTIFICAZIONE SVOLGENTE ANALISI CONTABILE-AMMINISTRATIVA DEI DOCUMENTI AZIENDALI CON FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO CONCLUSIVO DI ATTENDIBILITÀ DEI DATI VERIFICATI - ATTIVITÀ CONSISTENTE NELLA PRODUZIONE DI UN SERVIZIO - CONSEGUENZE.*
Nel regime anteriore all'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (sulla ristrutturazione dell'i.N.P.S. e della i.N.A.I.L.) e con riguardo all'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967 (modificato dall'art. 4 della legge n. 44 del 1973), che prevede l'obbligatorietà della iscrizione all'i.N.P.d.a.I. Di tutti i dirigenti di aziende industriali, intendendo per tali (in alternativa ai datori di lavoro, che, quali esercenti attività industriali, sono assegnati o aggregati alla cassa unica degli assegni familiari gestita dall'INPS) le imprese svolgenti le attività di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o una attività ausiliaria delle predette, occorre far riferimento - al fine di stabilire se un'impresa abbia, o meno, carattere industriale - ai criteri generali desumibili dall'art. 2195 cit., che - senza perseguire alcun intento definitorio - esaurisce nei numeri 1 e 2 del primo comma l'ambito della nozione di imprenditore mediante la previsione delle imprese "industriali" (dirette alla produzione di beni e servizi) e delle imprese "commerciali" (intermediarie nella circolazione dei beni). Pertanto sono da ricomprendere nel settore industriale le attività dirette alla produzione di beni e servizi mediante la realizzazione di un risultato economico nuovo, che - ottenuto utilizzando, elaborando e trasformando i fattori predisposti dall'imprenditore - può consistere anche nella produzione di un servizio non avente consistenza materiale. Consegue che hanno natura industriale - e sono tenute ad iscrivere i propri dirigenti all'INPDAI - le società di certificazione che svolgono analisi contabile-amministrativa dei documenti aziendali e che formulano un giudizio conclusivo di attendibilità dei dati verificati. (V 2305/90, mass n 466063; (V 1429/90, mass n 465520; (V 31/90, mass n 464750).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 com. 1, Cod. Civ. art. 2195 com. 3, Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)