Sez. L, Sentenza n. 5841 del 27/10/1988 (Rv. 460349 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - CONSORZI AGRARI - NATURA INDUSTRIALE E CONSEGUENTE OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI LORO DIRIGENTI ALL'INPDAI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A CONSORZIO SVOLGENTE ATTIVITÀ DI CARATTERE PROMISCUO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - CONSORZI AGRARI - NATURA INDUSTRIALE E CONSEGUENTE OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI LORO DIRIGENTI ALL'INPDAI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A CONSORZIO SVOLGENTE ATTIVITÀ DI CARATTERE PROMISCUO.*
Con riguardo a periodi anteriori all'entrata in vigore della legge n. 240 del 1984, la questione se ai consorzi agrari debba riconoscersi o meno natura di aziende industriali - con la conseguenza, nel primo caso, dell'Obbligo d'iscrizione dei loro dirigenti all'i.N.P.d.a.I., ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967 (modificato dall'art. 5 della legge 15 marzo 1973 n. 44) - va risolta esclusivamente alla stregua della nozione di azienda industriale dettata dal citato art. 3, che, in via principale, inquadra in tale categoria le imprese esercenti le attività di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o attività ausiliarie delle medesime. Consegue, in particolare, che azienda industriale secondo la previsione del n. 1 di tale norma è quella che esercita un'attività diretta alla produzione di beni o di servizi, essendo invece commerciale l'attività intermediaria nella circolazione dei beni, mentre, nel caso di attività di carattere promiscuo, occorre tener conto - in relazione alle finalità economiche perseguite dall'impresa - dell'attività primaria, rispetto alla quale le altre risultino secondarie e in rapporto di mera complementarità, salvo che l'imprenditore eserciti una pluralità di attività con organizzazioni autonome e distinte, non reciprocamente condizionate e riconducibili ad aziende separate, valendo in tal caso per ognuna di esse la corrispondente qualificazione di azienda industriale o commerciale. (nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che aveva ritenuto azienda industriale il consorzio, censurandola per aver omesso l'indagine circa il rapporto fra l'attività di natura industriale - mangimificio, sementificio ecc. - e quella commerciale - acquisto e vendita di fertilizzanti, antiparassitari ecc. - contemporaneamente svolte dal consorzio stesso). (V 2842/86, mass n 445879; (V 5810/80, mass n 409636; (V 624/80, mass n 404021; (V 3489/79, mass n 399900).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 CORTE COST., Legge 15/06/1984 num. 240 art. 1, Legge 15/06/1984 num. 240 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)