Sez. 1, Sentenza n. 3626 del 13/12/1971 (Rv. 355353 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARE - CORTILE - SPORTI - COSTRUZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARE - CORTILE - SPORTI - COSTRUZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Gli sporti che il singolo condomino ha il diritto di costruire nel cortile comune debbono essere concretamente realizzati in maniera che non venga alterata la destinazione di tale cortile, che e principalmente quella di fornire luce ed aria agli immobili circostanti ed in modo che la loro costruzione non si ponga in contrasto con le esigenze di un pari uso dello stesso cortile da parte degli altri comproprietari, nonche con quelle di qualsiasi altro miglior uso che i medesimi possono fare in altra parte della cosa comune, nei limiti di cui allo art 1102 cod civ ed in relazione alle ragionevoli prospettive offerte dalla struttura, ubicazione e destinazione della proprieta individuali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)